Art. 11 — Effetti dell'entrata in vigore dell'Atto del 1960
1. Il presente Protocollo non entra in vigore se, alla data in cui dovrebbe entrare in vigore in virtu' dell'articolo 9, primo comma, l'Atto del 1960 e' gia' in vigore. 2. a) Il presente Protocollo cessa di produrre i suoi effetti dalla data di entrata in vigore dell'Atto del 1960;
- b)Il fatto che il presente Protocollo cessi di produrre i suoi effetti conformemente al sotto-comma a) non esime gli Stati contraenti dagli obblighi che derivano loro dal presente Protocollo per quanto riguarda i disegni o modelli industriali la cui data del deposito internazionale e' anteriore alla data di entrata in vigore dell'Atto del 1960.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
