[1]ARTICOLO VII Disposizioni transitorie
[2](1) Un certificato di idoneita' o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente e' rilasciato in conformita' con le leggi di quel Contraente o del Regolamento Radio, sara' riconosciuto come valido per il servizio dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente. (2) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, la sua Amministrazione potra' continuare a rilasciare certificati di idoneita' conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a 5 anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della Convenzione. Durante questo periodo transitorio tali certificati saranno rilasciati solo ai marittimi che abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente nell'ambito della specifica sezione della nave a cui quei certificati si riferiscono. L'Amministrazione garantira' che tutti gli altri candidati per l'abilitazione saranno esaminati ed abilitati in conformita' con la Convenzione. (3) Un Contraente potra', entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, rilasciare un certificato di servizio ai marittimi che non posseggano ne' un appropriato certificato di cui alla Convenzione ne' un certificato di idoneita' rilasciato secondo le sue leggi prima dell'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, ma che abbiano: (a) prestato servizio in mare nella funzione per cui essi chiedono un certificato di servizio per un periodo non inferiore a 3 anni entro gli ultimi 7 anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente; (b) fornito la prova che essi hanno assolto quel servizio in modo soddisfacente; (c) soddisfatto l'Amministrazione per quanto riguarda l'idoneita' fisica, vista ed udito compresi, tenendo conto della loro eta' al momento della domanda. Ai fini della Convenzione, in certificato di servizio rilasciato in ottemperanza a questo paragrafo sara' ritenuto equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi della Convenzione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1985
