Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 2 (Convenzione 74)
1. L'autorita' competente adottera' le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e per il rilascio dei certificati di qualifica. 2. Nessuno potra' ottenere il certificato di qualifica:
- a)se non ha raggiunto l'eta' minima che sara' fissata dalla autorita' competente;
- b)se non e' stato imbarcato, in qualita' di membro del personale di plancia, durante un periodo minimo che verra' fissato dall'autorita' competente;
- c)se non ha sostenuto con esito positivo l'esame di qualifica prescritto dall'autorita' competente. 3. L'eta' minima fissata dall'autorita' competente non sara' inferiore agli anni diciotto. 4. Il periodo minimo di servizio a bordo fissato dall'autorita' competente non sara' inferiore ai trentasei mesi. Tuttavia l'autorita' competente potra':
- a)accettare, nel caso di persone che sono state effettivamente imbarcate durante un periodo minimo di ventiquattro mesi e che hanno seguito con risultati soddisfacenti un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto, che il periodo dedicato alla suddetta formazione, od una parte di tale periodo, sia considerato come servizio imbarcato;
- b)permettere, in base ai buoni voti ottenuti, il rilascio di certificati di marinaio qualificato agli alunni delle navi-scuole marittime riconosciute, i quali abbiano prestato servizio durante diciotto mesi a bordo di tali navi. 5. L'esame prescritto comportera' una prova pratica sulle cognizioni marittime del candidato e sulla sua capacita' di svolgere in modo efficace tutte le mansioni che possono essere richieste ad un marinaio qualificato, ivi compresa la manovra delle imbarcazioni di salvataggio. Il suddetto esame dovra' essere tale da consentire ad un candidato che lo avra' sostenuto con esito positivo di ottenere il brevetto di "pilota di scialuppa" previsto dall'articolo 22 della convenzione internazionale del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare o dalle corrispondenti disposizioni di ogni convenzione successiva che modifichi o sostituisca la convenzione suddetta, in vigore in un determinato territorio.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
