[1]ARTICOLO VI Certificati
[2](1) I Certificati per i comandanti, ufficiali e comuni dovranno essere rilasciati a quei candidati che, con soddisfazione dell'Amministrazione, abbiano i requisiti di servizio, eta', idoneita' fisica, addestramento, qualificazione ed esami in conformita' con le relative disposizioni dell'Allegato alla Convenzione. (2) I Certificati per i comandanti e gli ufficiali, rilasciati in conformita' con questo Articolo, dovranno essere convalidati dall'Amministrazione che li ha rilasciati nella forma prescritta dalla Regola I/2 dell'Allegato. Se la lingua usata non e' quella inglese, la convalida dovra' includere una traduzione in questa lingua.
Testo vigente dal 16 dicembre 1985
