1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 30 aprile 1979, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York. 2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. Successivamente al 30 aprile 1979, la presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati non firmatari. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;40~art28 · fonte su Normattiva