[1]ARTICOLO XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
[2](1) La Convenzione restera' aperta per la firma nella Sede dell'Organizzazione dal 1 Dicembre 1978 fino al 30 Novembre 1979 ed in seguito restera' aperta per l'adesione. Qualunque Stato puo' diventare un Contraente mediante: (a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione od approvazione; o (b) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione od approvazione; o (c) adesione. (2) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a quell'effetto presso il Segretario Generale. (3) Il Segretario Generale informera' tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che hanno aderito ad essa, ed il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di ogni firma o del deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del suo deposito.
Testo vigente dal 16 dicembre 1985
