Art. 24 (Atto Costitutivo)
[1], ratifica, accettazione, approvazione e adesione
[2]1. Il presente Atto costitutivo sara' aperto alla firma di tutti gli Stati contemplati al capoverso a) dell'Art. 3 presso il Ministero federale Affari Esteri della Repubblica d'Austria fino al 7 ottobre 1979, e successivamente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, fino alla data di entrata in vigore dell'Atto costitutivo suddetto. 2. Il presente Atto costitutivo sara' oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tali Stati saranno depositati presso il Depositario. 3. Successivamente all'entrate in vigore del presente Atto costitutivo conformemente al paragrafo 1 dell'Art. 25, gli Stati contemplati al capoverso a) dell'Art. 3 che non avranno firmato l'Atto costitutivo, come pure gli Stati la cui domanda di ammissione sara' stata approvata conformemente al capoverso b) di detto Articolo, potranno aderire al presente Atto costitutivo depositando uno strumento di adesione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
