Articolo IV Casi di forza maggiore

  • a)Una nave che non e' soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della presente Convenzione, non deve neppure esserne soggetta a causa di un dirottamento qualsiasi nel corso del suo viaggio prestabilito, se detto dirottamento e' provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.
  • b)Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorche' si tratti di verificare, l'applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 12 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~artiv · fonte su Normattiva