Articolo IV Casi di forza maggiore
- a)Una nave che non e' soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della presente Convenzione, non deve neppure esserne soggetta a causa di un dirottamento qualsiasi nel corso del suo viaggio prestabilito, se detto dirottamento e' provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.
- b)Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorche' si tratti di verificare, l'applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 12 luglio 1980
