maggiore

  • 1)Una nave che non sia soggetta alle disposizioni della Convenzione o che non sia tenuta ad essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni della Convenzione al momento della sua partenza per un qualsiasi viaggio, non deve essere costretta a conformarsi a tali disposizioni a motivo di un qualsiasi cambiamento di rotta rispetto all'itinerario previsto, ove tale cambiamento di rotta sia dovuto a cattive condizioni meteorologiche o ad ogni altro caso di forza maggiore.
  • 2)Per determinare se una nave e' soggetta ad una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, non viene tenuto conto delle persone che si trovano a bordo per ragioni di forza maggiore o a seguito dell'obbligo che incombe su tale nave di trasportare naufraghi od altre persone.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art5 · fonte su Normattiva