Articolo VI Trattati e convenzioni precedenti

  • a)La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960.
  • b)Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto per la durata che loro e' assegnata per quanto concerne:
  • i)le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione;
  • ii)le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di disposizioni esplicite della presente Convenzione.
  • c)Tuttavia, qualora detti trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest'ultima devono prevalere.
  • d)Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite disposizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.

Testo vigente dal 12 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~artvi · fonte su Normattiva