Articolo VI Trattati e convenzioni precedenti
- a)La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960.
- b)Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto per la durata che loro e' assegnata per quanto concerne:
- i)le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione;
- ii)le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di disposizioni esplicite della presente Convenzione.
- c)Tuttavia, qualora detti trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest'ultima devono prevalere.
- d)Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite disposizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.
Testo vigente dal 12 luglio 1980
