[1]Articolo VII Regole speciali risultanti da accordi

[2]Quando, in conformita' alla presente Convenzione, vengono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate al Segretario generale dell'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.

Testo vigente dal 12 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~artvii · fonte su Normattiva