[1]Articolo VII Regole speciali risultanti da accordi
[2]Quando, in conformita' alla presente Convenzione, vengono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate al Segretario generale dell'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.
Testo vigente dal 12 luglio 1980
