[1]Traduzione non ufficiale

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.

[3]CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1974

[4]I GOVERNI CONTRAENTI,

[5]DESIDEROSI di stabilire di comune accordo dei principi e delle norme uniformi dirette alla salvaguardia della vita umana in mare,

[6]CONSIDERATO che il miglior mezzo per raggiungere tale fine e' quello di concludere una Convenzione destinata a sostituire la Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare al fine di tener conto dei fatti nuovi sopravvenuti dopo la sua conclusione,

[7]HANNO CONVENUTO quanto segue:

[8]Articolo I Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

  • a)I Governi contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del sud Allegato, che fa parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica, contemporaneamente, il riferimento all'Allegato.
  • b)I Governi contraenti si impegnano a emanare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena ed intera applicazione, al fine di garantire che, dal punto di vista della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale e' destinata.

Testo vigente dal 12 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;313~arti · fonte su Normattiva