Ciascuna Parte Contraente ha la facolta' di redigere un elenco delle specie di uccelli indigeni a migratori, suscettibili di essere mantenuti in cattivita' da privati ed e' tenuta a determinare i metodi di cattura che possono essere autorizzati nonche' le condizioni alle quali gli uccelli possono essere trasportati mantenuti in cattivita'. Ciascuna Parte Contraente e' tenuta a regolamentare il mercato degli uccelli protetti dalla presente Convenzione e ad adottare tutte le misure necessarie a limitarne l'estensione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-11-24;812~art9 · fonte su Normattiva