Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, le Alte Parti Contraenti si impegnano a vietare i procedimenti elencati piu' sotto, che sono suscettibili di portare alla distruzione o alla cattura in massa di uccelli o di infliggere agli stessi inutili sofferenze. Tuttavia, nei paesi nei quali simili procedimenti sono attualmente legalmente autorizzati, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre progressivamente nella propria legislazione le misure adatte a vietare o a limitare l'uso:

  • a)dei lacci, delle panie, delle trappole, degli ami, delle reti, delle esche avvelenate, degli stupefacenti, degli uccelli di richiamo accecati,
  • b)delle attrezzature a rete per la cattura delle anatre,
  • c)degli specchi, torce ed altre luci artificiali,
  • d)delle reti o degli strumenti da pesca adatti alla cattura degli uccelli acquatici,
  • e)dei fucili da caccia a ripetizione od automatici suscettibili di contenere piu' di due cartucce,
  • f)in generale di tutte le armi da fuoco diverse da quelle suscettibili di essere imbracciate,
  • g)dell'inseguimento e del tiro agli uccelli a mezzo di battelli a motore sulle acque interne e, dal 1 marzo al 10 ottobre, sulle acque territoriali e costiere,
  • h)dell'utilizzazione di veicoli a motore o di apparecchi aeronautici che permettano di sparare sugli uccelli o di inseguirli, i) dell'istituzione di ricompense per la cattura o la distruzione di uccelli,
  • j)del privilegio della caccia col fucile o con le reti, praticata senza restrizioni, che sara' regolamentata durante tutto l'anno e sospesa durante il periodo di riproduzione sul mare, lungo le rive e le coste,
  • k)di ogni altro metodo destinato alla cattura o alla distruzione di uccelli in massa.

Testo vigente dal 23 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-24;812~art5 · fonte su Normattiva