Salve le eccezioni formulate negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione viene fatto divieto, durante il periodo di protezione di una determinata specie, in particolare durante il suo periodo di riproduzione, di sottrarre o di distruggere i nidi in via di costruzione od occupati, di prendere o di danneggiare, trasportare, importare od esportare, vendere, mettere in vendita, acquistare od anche distruggere le uova o i loro gusci nonche' le nidiate di uccellini vivi allo stato selvatico. Tuttavia, tali divieti non si applicano da un lato, alle uova lecitamente raccolte e munite di un certificato attestante che sono destinate sia al ripopolamento che a fini scientifici o che provengano da uccelli tenuti in cattivita', d'altro lato, alle uova delle pavoncelle, e cio' vale unicamente per i Paesi Bassi, tenuto conto dei motivi eccezionali e locali in precedenza riconosciuti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-11-24;812~art4 · fonte su Normattiva