• 1)La Convenzione puo' essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Parte.
  • 2)La denuncia si effettua mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale, che comunica a tutte le altre Parti il tenore e la data di ricezione di tale notifica nonche' la data in cui la denuncia prende effetto.
  • 3)La denuncia prende effetto 12 mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto la notifica o allo spirare di ogni termine piu' lungo enunciato nella notifica.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art12 · fonte su Normattiva