- 1)La Convenzione puo' essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Parte.
- 2)La denuncia si effettua mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale, che comunica a tutte le altre Parti il tenore e la data di ricezione di tale notifica nonche' la data in cui la denuncia prende effetto.
- 3)La denuncia prende effetto 12 mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto la notifica o allo spirare di ogni termine piu' lungo enunciato nella notifica.
Testo vigente dal 20 giugno 1983
