• 1)La Convenzione puo' essere modificata mediante l'una o l'altra delle procedure definite nel presente articolo.
  • 2)Emendamenti previo esame da parte dell'Organizzazione:
  • a)Ogni emendamento proposto da una Parte viene sottoposto al Segretario Generale e da questi portato a conoscenza di tutti i membri dell'Organizzazione e di tutte le Parti almeno sei mesi prima del suo esame.
  • b)Ogni emendamento proposto e reso noto secondo la procedura summenzionata viene sottoposto all'esame del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione.
  • c)Le Parti, siano esse membri dell'Organizzazione o meno, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima ai fini dell'esame e dell'adozione degli emendamenti.
  • d)Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato allargato della sicurezza marittima conformemente al comma c) (qui appresso denominato "Comitato allargato della sicurezza marittima") a condizione che almeno un terzo delle Parti siano presenti al momento del voto.
  • e)Gli emendamenti, ove siano adottati conformemente al comma d), vengono comunicati a tutte le Parti dal Segretario Generale.
  • f)i) L'emendamento ad un articolo, alla regola 1 od alle regole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 viene considerato accettato alla data in cui e' stato accettato dai due terzi delle Parti.
  • ii)Un emendamento all'Allegato, ad esclusione della regola 1 e delle regole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e' considerato accettato:
  • aa)allo spirare di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui e' stato comunicato alle Parti per l'accettazione; o
  • bb)allo spirare di ogni altro periodo, che non potra' tuttavia essere inferiore ad un anno, ove venga cosi' deciso al momento della sua adozione da parte di una maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato allargato della sicurezza marittima. Tuttavia, se nel corso di un periodo cosi' specificato piu' di un terzo delle Parti, o delle Parti le cui flotte da pesca rappresentino in totale numericamente almeno il 50 per cento della flotta delle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri di tutte le Parti, notificano al Segretario Generale di sollevare una obiezione contro tale emendamento, quest'ultimo viene considerato come non accettato.
  • iii)Un emendamento ad una appendice dell'Allegato viene considerato accettato allo spirare di un periodo che viene determinato dal Comitato allargato della sicurezza marittima al momento della adozione di detto emendamento, periodo che non deve essere inferiore a 10 mesi, a meno che, nel corso di tale periodo non venga notificata all'Organizzazione una obiezione da almeno un terzo delle Parti o da Parti le cui flotte da pesca rappresentano in totale numericamente almeno il 50 per cento della flotta delle navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri di tutte le Parti.
  • g)i) L'emendamento ad un articolo, alla regola 1 o alle regole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 entra in vigore nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui tale emendamento e' ritenuto accettato ed entra in vigore nei confronti di ogni Parte che l'accetti successivamente a tale data sei mesi dopo la sua accettazione da parte di tale Parte.
  • ii)Un emendamento all'Allegato, ad esclusione della regola 1 e delle regole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e ad una appendice dell'Allegato, entra in vigore nei confronti di tutte le Parti, fatta eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione nei confronti di detto emendamento conformemente alle lettere f) ii) e f) iii) e che non abbiano ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui tale emendamento viene considerato accettato. Tuttavia, anteriormente alla data fissata per l'entrata in vigore di una modifica, ogni Parte puo' notificare al Segretario Generale che essa si dispensa dal dare efficacia a tale emendamento per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo piu' lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato allargato della sicurezza marittima cosi' decide al momento dell'adozione dell'emendamento.
  • 3)Emendamento da parte di una Conferenza.
  • a)Su richiesta di una Parte appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione.
  • b)Ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato ai fini dell'accettazione a tutte le Parti dal Segretario Generale.
  • c)A meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento viene considerato accettato ed entra in vigore secondo le procedure previste dai rispettivi commi f) e g) del paragrafo 2), a condizione che i riferimenti al Comitato allargato della sicurezza marittima in tali commi siano considerati riferimenti alla Conferenza.
  • 4)Ogni Parte che si sia rifiutata di accettare un emendamento all'Allegato viene considerata come non Parte ai fini dell'applicazione del detto emendamento.
  • 5)Salvo espressa disposizione contraria ogni emendamento alla Convenzione che riguardi la struttura della nave e' solo applicabile alle navi delle quali, alla data o successivamente alla data di entrata in vigore dell'emendamento:
  • a)sia stata posata la chiglia; o
  • b)si inizi una costruzione identificabile con una nave particolare; o
  • c)sia iniziato il montaggio, con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'1 per cento della massa approssimativa di tutti i materiali di struttura ove quest'ultimo valore sia inferiore.
  • 6)Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento od ogni notifica comunicata ai sensi della lettera g) ii) del paragrafo 2) deve essere indirizzata per iscritto al Segretario Generale. Quest'ultimo informa tutte le Parti di tale comunicazione nonche' della data in cui l'ha ricevuta.
  • 7)Il Segretario Generale informa tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore nonche' della data in cui esso entra in vigore.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art11 · fonte su Normattiva