1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da una qualsiasi delle Parti contraenti in ogni momento a partire dalla data in cui la Convenzione sara' entrata in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia avviene mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione o allo scadere di ogni periodo piu' lungo che potra' essere specificato in tale notifica. 4. Nonostante una denuncia effettuata da una Parte contraente conformemente al presente articolo, le disposizioni della presente Convenzione restano applicabili per ogni danno causato da un incidente nucleare verificatosi prima che tale denuncia abbia efficacia.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;381~art7 · fonte su Normattiva