di controllo

  • 1)Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2), i certificati rilasciati sotto l'autorita' di una Parte conformemente alle disposizioni della Convenzione sono accettati dalle altre Parti e considerati, a tutti i fini previsti dalla Convenzione, come aventi la stessa validita' di un certificato da esse stesse rilasciato.
  • 2)Ogni nave in possesso di un certificato rilasciato in base alla regola 7 o alla regola 8 e' soggetta, nei porti delle altre Parti, al controllo di funzionari debitamente autorizzati da tali Parti nella misura in cui tale controllo abbia per oggetto la verifica dell'esistenza a bordo di un certificato valido. Tale certificato deve essere accettato a meno che non esistano valide ragioni per ritenere che lo stato della nave o del suo armamento non corrisponda sostanzialmente alle indicazioni di tale certificato. In tal caso, o nel caso non esista un certificato valido, il funzionario che esercita il controllo deve informare immediatamente il console o, in sua assenza, il rappresentante diplomatico della Parte di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera, di tutte le circostanze in cui sia ritenuta necessaria l'adozione di misure correttivo da parte di tale Parte; deve inoltre essere inviato un rapporto relativo ai fatti all'Organizzazione. Il funzionario che esercita il controllo deve adottare le misure necessarie per impedire alla nave di salpare sino a quando non possa prendere il mare senza danno per la nave stessa o per le persone a bordo.

Testo vigente dal 20 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;293~art4 · fonte su Normattiva