di un certificato da parte di un altro Governo

  • 1)Un Governo contraente potra', su richiesta di un altro Governo contraente, provvedere a determinare la stazza lorda e netta di una nave, e rilasciare o autorizzare il rilascio alla stessa di un certificato internazionale di stazzatura (1969), conformemente alle disposizioni della presente convenzione.
  • 2)Al Governo richiedente dovra' esser quanto prima rimessa copia del certificato e dei calcoli effettuati per la determinazione della stazza.
  • 3)Il certificato cosi' rilasciato comportera' una dichiarazione che ne attesti il rilascio su richiesta del Governo dello Stato di cui la nave batte o si accinge a battere bandiera; tale certificato avra' lo stesso valore di un certificato rilasciato in applicazione dell'art. 7, e sara' riconosciuto negli stessi termini.
  • 4)Non potra' esser rilasciato alcun certificato internazionale di stazzatura (1969) ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo non figuri tra i Governi contraenti.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art8 · fonte su Normattiva