Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, addizionale alla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

Testo vigente dal 28 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-06-11;459~art1 · fonte su Normattiva