[1]Articolo XIII.

[2]L'articolo 34 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

[3]"Articolo 34.

[4]Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai titoli di trasporto non sono applicabili al trasporto effettuato in circostanze straordinarie al di fuori di ogni normale operazione di utilizzazione di spazio aereo".

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artxiii · fonte su Normattiva