[1]Articolo XIII.
[2]L'articolo 34 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
[3]"Articolo 34.
[4]Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai titoli di trasporto non sono applicabili al trasporto effettuato in circostanze straordinarie al di fuori di ogni normale operazione di utilizzazione di spazio aereo".
Testo vigente dal 4 marzo 1981
