[1]Articolo XII.
[2]L'articolo 33 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:
[3]"Articolo 33.
[4]Subordinatamente alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, nulla nella presente Convenzione vieta al trasportatore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti che non siano in contraddizione con le disposizioni della presente Convenzione".
Testo vigente dal 4 marzo 1981
