[1]Articolo XII.

[2]L'articolo 33 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni:

[3]"Articolo 33.

[4]Subordinatamente alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, nulla nella presente Convenzione vieta al trasportatore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti che non siano in contraddizione con le disposizioni della presente Convenzione".

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43~protocollo-4-artxii · fonte su Normattiva