[1]Articolo XII
[2]Ciascuno Stato Parte s'impegna, in proporzione alla sua partecipazione diretta o indiretta, e/o alla partecipazione diretta o indiretta degli azionisti che sono sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, a concedere la sua garanzia o a fornire altre garanzie d'effetto equivalente, nel quadro della sua legislazione interna, ai prestiti destinati a integrare le risorse che la societa' Eurodif si e' gia' procurate per finanziare la realizzazione degli impianti di Tricastin, fermo restando che il totale degli impegni accettati nei confronti della societa' Eurodif sia limitato ad un ammontare equivalente a 4,3 miliardi di franchi francesi. In caso di ritiro di un azionista, lo Stato Parte interessato continuera' ad essere vincolato dall'impegno preso in base al comma primo del presente articolo, a meno che detto impegno non venga assunto dal Governo sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo si trova il nuovo azionista.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
