[1]Articolo XIII

[2]1. Le Parti si impegnano ad adottare le disposizioni necessarie affinche' tutti i dati sensibili (1), le attrezzature, i prodotti di base, i materiali fissili speciali che sono in loro possesso o in possesso delle imprese che si trovano sotto la loro giurisdizione o il loro controllo ai fini o in relazione alla costruzione e all'utilizzazione degli impianti decisi nel quadro dell'Eurodif, non siano utilizzati da uno Stato non dotato di armi nucleari, per fabbricare o altrimenti acquistare, per mezzo di questi dati sensibili, impianti, prodotti di base o materiali fissili speciali, armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari, oppure accedere al controllo di dette armi o dispositivi. Ai sensi del presente articolo, per "Stato non dotato di armi nucleari" si intende qualunque Stato, ivi compresi gli Stati vincolati dal presente Accordo, che non abbia fabbricato e fatto esplodere un'arma nucleare o qualunque altro dispositivo nucleare esplosivo prima del 1 gennaio 1967. 2. Inoltre, gli impianti costruiti dall'Eurodif non produrranno, in vista della fabbricazione di armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari, uranio con un grado di arricchimento necessario alla fabbricazione di armi nucleari.

[3]--------------- (1) Per dati sensibili si intendono tutti i dati cosi' chiamati dal punto di vista della non-proliferazione dalla Parte che li comunica.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-artxiii · fonte su Normattiva