[1]Articolo XVIII

[2]Le Parti della presente Convenzione possono in qualunque momento proporre degli emendamenti. In tal caso, i rappresentanti delle Parti si incontreranno per esaminare l'emendamento proposto. Perche' l'emendamento sia adottato dovra' essere accettato da tutte le Parti ed essere approvato da ciascuna di esse; detta approvazione dovra' essere notificata al Governo francese depositario della presente Convenzione. L'emendamento entrera' in vigore trenta giorni dopo l'ultima notifica scritta pervenuta al Governo francese. Il Governo francese informera' subito le altre Parti della data dell'entrata in vigore dell'emendamento.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-artxviii · fonte del testo