[1]Articolo XIX

[2]Qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione dovra' essere oggetto di un tentativo di regolamento amichevole tra le Parti. Qualunque controversia che non potra' essere regolata in tal modo dovra':

  • a)o essere regolata nel quadro delle procedure che figurano negli accordi di garanzia conclusi con l'AIEA, se la controversia riguarda le disposizioni degli articoli XIII e XIV,
  • b)o essere arbitrata, su richiesta di una qualunque delle Parti della controversia, alle condizioni previste nell'allegato della presente Convenzione, a meno che dette Parti non concordino tra loro un altro tipo di regolamento, se la controversia riguarda le altre disposizioni della presente Convenzione. L'allegato menzionato al precedente comma e' parte integrante della presente Convenzione.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-artxix · fonte su Normattiva