[1]Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi degli aeromobili che effettuano percorsi internazionali.

[2]1. Il trasporto internazionale da parte di navi o aeromobili di quantita' limitate di stupefacenti che potrebbero essere necessari durante il viaggio per la somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d'urgenza non verra' considerato come importazione o esportazione ai sensi della presente convenzione. 2. Il Paese d'immatricolazione della nave o dell'aeromobile prendera' adeguate precauzioni per impedire l'illecito uso degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o la loro distrazione per scopi illeciti. La Commissione raccomandera' queste precauzioni d'intesa con le organizzazioni internazionali competenti. 3. Gli stupefacenti trasportati per nave o aeromobile saranno sottoposti, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1, alle leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione senza che questo pregiudichi il diritto delle competenti autorita' locali di procedere a degli accertamenti, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non sara' considerata come una violazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, b).

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art32 · fonte su Normattiva