1. Ogni Parte Contraente sottoporra' al Segretario Generale un rapporto annuo sull'applicazione del presente Codice. Tale rapporto fornira': (a) informazioni complete sulla legislazione che da' efficacia alle disposizioni del Codice previste dalla ratifica; e (b) le prove che la detta Parte Contraente ha soddisfatto le esigenze statistiche formulate da: (i) gli articoli 9 (a), (b) o (c); 15 (a) o (b); 21 (a); 27 (a) o (b); 33; 41 (a) o (b); 48 (a) o (b); 55 (a) o (b); 61 (a) o (b), per quanto riguarda il numero delle persone assistite; (ii) gli articoli 44, 65, 66 o 67 per quanto attiene agli ammontari delle prestazioni; (iii) il paragrafo 2 dell'articolo 24 per quanto riguarda la durata delle prestazioni in caso di disoccupazione; e (iv) il paragrafo 2 dell'articolo 70 per quanto riguarda la proporzione delle risorse che provengono da contributi assicurativi dei salariati assistiti. Tali prove dovranno, per quanto possibile, essere fornite nel modo e nell'ordine suggeriti dal Comitato. 2. Ogni Parte Contraente fornira' al Segretario Generale, su richiesta di quest'ultimo, informazioni supplementari sul modo in cui Essa applica le disposizioni del presente Codice previste per la sua ratifica. 3. Il Comitato dei Ministri potra' autorizzare il Segretario Generale a trasmettere all'Assemblea Consultiva copia dei rapporti e delle informazioni supplementari sottoposte in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Il Segretario Generale inviera' al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro i rapporti e le informazioni supplementari sottoposti in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, pregandolo di consultare su tale materia l'organo competente dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e di trasmettergli le conclusioni cui detto organo e' giunto. 5. Detti rapporti e informazioni supplementari, nonche' le conclusioni dell'organo della Organizzazione Internazionale del Lavoro di cui al paragrafo 4 del presente articolo, saranno esaminati dal Comitato che sottoporra' al Comitato dei Ministri un rapporto contenente le conclusioni cui e' giunto.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
