[1]Lotta alla criminalita' organizzata e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione

[2]Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

  • a)il traffico e la tratta di esseri umani;
  • b)le attivita' economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
  • c)la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
  • d)la frode fiscale;
  • e)l'usurpazione di identita';
  • f)il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
  • g)il traffico illecito di armi;
  • h)la falsificazione di documenti;
  • i)il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
  • j)la cibercriminalita'. Nella lotta contro la criminalita' organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art86 · fonte su Normattiva