[1]Lotta alla criminalita' organizzata e alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione
[2]Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita' criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
- a)il traffico e la tratta di esseri umani;
- b)le attivita' economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
- c)la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
- d)la frode fiscale;
- e)l'usurpazione di identita';
- f)il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- g)il traffico illecito di armi;
- h)la falsificazione di documenti;
- i)il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
- j)la cibercriminalita'. Nella lotta contro la criminalita' organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
