[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA Il Gruppo di Studio Internazionale sulla Gomma e' stato istituito nel 1944, a seguito della conclusione dello Schema Normativo Internazionale sulla Gomma, operativo dal 1934. Il Gruppo e' un'organizzazione intergovernativa con lo status di ente internazionale riconosciuto nel Regno Unito, secondo quanto formalmente stabilito da un Accordo di Sede con il Governo del Regno Unito, che definisce privilegi ed immunita' di cui godono il Gruppo ed il Segretariato. Obiettivo del Gruppo e' costituire una sede in cui discutere dei problemi relativi alla produzione, al consumo ed al commercio di gomme naturali e sintetiche e raccogliere e divulgare informazioni statistiche globali sull'industria della gomma al livello mondiale. Il Gruppo si riunisce ogni anno in una Assemblea o Riunione; le Assemblee si alternano in genere fra paesi membri produttori e consumatori. Nel caso in cui non arrivino inviti dai Governi Membri, il Gruppo si riunira' a Londra. Alla Riunione Annuale partecipano, oltre ai rappresentanti dei Governi membri, consulenti industriali ed altri esperti e osservatori. Al fine di espletare correttamente il proprio lavoro, il Gruppo ha istituito un Segretariato, e nomina un Segretario Generale come capo esecutivo. Il Segretariato pubblica regolarmente un Notiziario Statistico sulla Gomma ed un Compendio Internazionale sulla Gomma, nonche' i verbali dei Lavori della Riunione Annuale e del Foro Internazionale sulla Gomma. Inoltre, svolge e pubblica studi su argomenti rilevanti per l'industria. Il Gruppo puo' fornire pareri e pubblicare raccomandazioni, che pero' non sono vincolanti per i Governi Membri. Indice Costituzione Paragrafi Mandato 1-8 Obblighi dei Membri 9-14 Organizzazione e Procedure 15-27 Norme finanziarie 28-37 Comitato Esecutivo 38-45 Comitato Statistico 46-49 Segretario Generale e Segretariato 50-53 Norme procedurali Paragrafi Procedure di voto 1 Poteri del Comitato Esecutivo 2 Quote di partecipazione 3 Riammissione al Gruppo 4 Ritiro dal Gruppo 5 Nomina e mandato dei revisori contabili 6 Assemblea annuale 7 Comitato economico 8 Gruppo Consultivo Industria 9 Gruppo di Associati 10 Accordo di Sede Appendice Costituzione Mandato 1. La partecipazione al Gruppo di Studio Internazionale sulla Gomma e' aperta ai paesi interessati alla produzione, o al consumo o al commercio della gomma naturale o sintetica. 2. I membri concorderanno di fornire una quota per le entrate necessarie alle attivita' del Gruppo. 3. Sede del Gruppo sara' Londra, ed il Gruppo manterra' cola' un Segretariato per svolgere i suoi lavori, in primo luogo per raccogliere e divulgare le statistiche. 4. Il Gruppo si riunira' periodicamente, nei momenti e nei luoghi stabiliti dai membri, allo scopo di esaminare le statistiche e discutere dei problemi comuni dell'industria della gomma. 5. Il Gruppo svolgera' o commissionera' gli studi sulla situazione della gomma nel mondo che riterra' opportuni, con particolare attenzione alle informazioni globali sulla domanda e sull'offerta ed i suoi probabili sviluppi. 6. Il Gruppo esaminera' le iniziative volte ad incrementare il consumo mondiale di gomma. 7. Il Gruppo esaminera' il modo migliore di trattare le particoiari difficolta' di interesse per i membri, e potra' presentare relazioni e raccomandazioni al riguardo. 8. Altri governi ed organizzazioni intergovernative che manifestano interesse potranno essere informati sugli studi compiuti e sugli esiti dei dibattiti, qualora si riterra' opportuno. Obblighi dei membri 9. I membri si impegnano nella misura del possibile a fornire al Segretariato statistiche relative alla produzione, al consumo ed al commercio di gomma nei rispettivi territori, nonche' le altre informazioni utili per le previsioni attuali e per gli andamenti futuri. 10. Il 60% del bilancio annuale sara' coperto dai contributi di base versati in somme uguali da tutti i Governi membri. 11. Il rimanente 40% del bilancio approvato sara' corrisposto dai Governi Membri in proporzione alla produzione o al consumo (il maggiore dei due) di gomma nuova dell'anno solare precedente all'anno finanziario in questione. Se la mancanza delle necessarie statistiche rendera' impossibile valutare un contributo come previsto dalla presente norma, il Comitato Esecutivo determinera' in base alle migliori informazioni a disposizione quale sara' il contributo da corrispondere ed invitera' il Governo interessato a concordare con la sua valutazione. 12. I nuovi membri che aderiscono al Gruppo nel corso dell'anno finanziario daranno al bilancio il contributo seguente: (i) dal 1 luglio al 30 settembre, la quota di base completa; (ii) dal 1 ottobre al 31 dicembre, tre quarti della quota di base; (iii) dal 1 gennaio al 31 marzo, meta' della quota di base; (iv) dal 1 aprile al 30 giugno, un quarto della quota di base. 13. Tutti gli importi dovuti dai Governi Membri saranno corrisposti nelle rispettive valute nazionali convertibili in valuta del Regno Unito, ovvero nella valuta del Regno unito. 14. I membri che non avranno versato la quota per due anni, a meno che il Gruppo non decida altrimenti, cesseranno di godere dei privilegi derivanti dalla loro partecipazione al Gruppo fino a quando non saranno stati corrisposti gli arretrati ed i contributi dell'anno in corso. Organizzazione e Procedure 15. Il Gruppo si riunira' almeno una volta l'anno e tutte le volte che decidera' il Comitato Esecutivo. 16. Il Gruppo si riunira' a Londra, ovvero in un altro luogo, se cosi' decidera' il Gruppo o il Comitato Esecutivo, su invito di un Governo Membro. 17. I Governi Membri che costituiscono il Gruppo nomineranno un rappresentante ciascuno, che potra' essere accompagnato da consulenti ad ogni riunione del Gruppo. 18. Se il rappresentante non potra' essere presente ad una riunione del Gruppo, ciascun Governo Membro potra' essere rappresentato da un sostituto. 19. Per costituire un quorum, ad ogni riunione del Gruppo sara' necessaria la presenza della maggioranza semplice dei membri del Gruppo, compresi almeno tre produttori e sei consumatori di gomma naturale, e almeno tre produttori di gomma sintetica. 20. I funzionari del Gruppo comprenderanno un Presidente, un Vice-Presidente ed il Segretario Generale. 21. Il Presidente ed il Vice-Presidente saranno eletti dal Gruppo, rimarranno in carica per due anni finanziari del Gruppo e potranno essere rieletti. Quando in ogni anno solare la riunione annuale del Gruppo si svolgera' dopo il 30 giugno, il Presidente ed il Vice-Presidente in carica continueranno a restare in carica fino a quando, alla riunione successiva del Gruppo, non saranno eletti un nuovo Presidente ed un nuovo Vice-Presidente. 22. Il Gruppo nominera' il Segretario Generale, che sara' il capo esecutivo del Segretariato e sara' responsabile dell'operato del Gruppo e del Comitato Esecutivo. 23. Il Gruppo nominera' un Comitato Esecutivo, che esercitera', per conto ed a nome del Gruppo, i poteri che decidera' e deleghera' il Gruppo, e che sara' autorizzato ad agire su questioni urgenti, in conformita' con gli obiettivi e le politiche del Gruppo. 24. Il Gruppo nominera' i comitati o i gruppi di esperti consultivi che riterra' di volta in volta necessaroc eleggere e decidera' la loro composizione e le relative funzioni. 25. Il Gruppo autorizzera' la preparazione e la pubblicazione degli studi sulla situazione mondiale della gomma e sugli altri argomenti che riterra' opportuni. 26. Gli osservatori che desiderano intervenire alle riunioni del Gruppo ne informeranno il Presidente prima della sessione ed il Presidente, a sua discrezione, potra' invitare gli osservatori a parlare, al momento piu' opportuno. Durante le riunioni del Gruppo, gli osservatori potranno essere invitati dal Presidente a partecipare ai lavori di qualsiasi comitato. 27. Il Gruppo puo' in qualsiasi momento emendare o rivedere le presenti Norme Procedurali. Norme finanziarie 28. L'anno finanziario decorrera' dal 1 luglio al 30 giugno. 29. A Londra sara' acceso un conto bancario a nome del Segretariato del Gruppo di Studio Internaizonale sulla Gomma. 30. Il conto bancario operera' con assegni firmati da (i) il Segretario Generale o, (ii) in sua assenza, il Presidente o il vice- Presidente del Gruppo o del Comitato Esecutivo, ovvero (iii) in loro assenza, da qualsiasi altro membro effettivo del Comitato Esecutivo. Oltre un certo limite, fissato dal Comitato Esecutivo, gli assegni dovranno essere firmati da due persone. 31. I conti del Segretariato, saranno tenuti dal Segretario Generale. 32. Tutto il denaro ricevuto sara' prontamente versato in Banca. Il Segretario Generale terra' un conto anticipato per i versamenti e gli accreditamenti in contanti di scarsa entita', per un importo massimo che decidera' il Comitato Esecutivo. 33. Il Gruppo nominera' dei revisori contabili. 34. Il Segretario Generale distribuira' a tutti i Governi Membri al piu' presto alla chiusura dell'anno finanziario un resoconto annuale dei conti, vistato dal Presidente o dal Vice-Presidente, dal Segretario Generale e dai revisori contabili. 35. Il Segretario Generale sara' tenuto a redigere ed a sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo un bilancio preventivo per l'anno finanziario successivo, entro il 31 marzo di ciascun anno. Quando nell'anno solare la riunione annuale del Gruppo si svolgera' dopo il 30 giugno, il bilancio preventivo raccomandato da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo entro il 31 marzo sara' distribuito ai Governi Membri per eventuali commenti, ed il Comitato Esecutivo sara' autorizzato ad approvare il bilancio per l'anno successivo, tenendo conto dei commenti ricevuti dai Governi Membri. 36. Il Segretario Generale sara' tenuto a presentare ai Governi Membri il bilancio approvato e chiedera' ad ogni Governo che venga corrisposto l'importo totale stabilito nel bilancio. 37. Le spese di viaggio e di permanenza dei membri che partecipano alle riunioni del Gruppo saranno a carico dei rispettivi Governi Membri, e non incideranno sui fondi del Gruppo. Comitato Esecutivo 38. Il Comitato Esecutivo sara' composto dai Governi Membri eletti alle riunioni annuali del Gruppo. Il Presidente ed il Vice- Presidente del Gruppo saranno membri ex officio. Tutti i membri del Comitato che desiderano farvi parte per un secondo anno o per un anno successivo sottoporranno la loro candidatura alla riunione annuale. 39. La presenza della maggioranza semplice, comprendente due produttori e due consumatori di gomma naturale (compreso almeno un produttore di gomma sintetica) costituira' il quorum. 40. Il Presidente ed il Vice-Presidente del Comitato saranno eletti dai membri del Comitato alla riunione del Comitato immediatamente successiva alla riunione annuale del Gruppo. 41. Il Comitato sara' tenuto a: (a) esaminare lo stato di avanzamento delle iniziative in sospeso fra una riunione e l'altra del Gruppo e a dare, se necessario, ulteriori istruzioni in merito al Segretario Generale; (b) esaminare le altre questioni che potranno presentarsi fra una riunione e l'altra del Gruppo, e preparare le raccomandazioni del caso (cfr. successivo paragrafo 45) e, ove necessario e urgente, adottare iniziative conformi agli obiettivi ed alle politiche del Gruppo; (c) esercitare la supervisione del lavoro amministrativo e finanziario del Segretariato, se richiesto; (d) raccomandare un bilancio da sottoporre all'approvazione del Gruppo o, in conformita' con le disposizioni del precedente paragrafo 35, approvare il bilancio per l'anno successivo; (e) presentare alla riunione annuale del Gruppo una relazione sulle attivita' svolte dall'ultima riunione annuale del Gruppo; (f) avviare altri lavori in nome e per conto del Gruppo, in base alle decisioni di quest'ultimo. 42. Il Comitato si riunira' quando decideranno i suoi membri, ovvero quando sara' convocato dal Segretario Generale ed in ogni caso entro sei mesi dalla precedente riunione annuale del Gruppo. 43. Tutti i Governi Membri riceveranno in anticipo l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato ed i Verbali delle riunioni, dopo che saranno stati approvati. 44. Tutti i Governi Membri potranno, su richiesta del Presidente del Comitato, partecipare alle riunioni del Comitato per un punto particolare o per tutta la riunione. 45. Il Segretario Generale distribuira' ai Governi Membri del Gruppo tutte le raccomandazioni del Comitato prima della loro attuazione, lasciando il tempo sufficiente per eventuali obiezioni. Comitato Statistico 46. Il Comitato Statistico sara' composto da tutti i membri del Gruppo che desiderano parteciparvi, e ricevera' l'assistenza di un Comitato di Esperti di Statistiche sulla Gomma, che sara' nominato ogni anno dal Gruppo su raccomandazione del Comitato Statistico. 47. Il Comitato eleggera' il suo Presidente, che sara' di norma anche Presidente del Comitato di Esperti di Statistiche sulla Gomma, che restera' in carica per un anno finanziario e potra' essere rieletto. Quando in un anno solare la riunione annuale del Gruppo si svolgera' dopo il 30 giugno, il Presidente restera' in carica fino a quando non sara' rieletto o fino a quando sara' eletto un altro Presidente, alla riunione successiva del Gruppo. 48. Il Comitato sara' tenuto a: (i) esaminare e riferire in merito alla situazine della domanda e dell'offerta di gomma; (ii) esaminare e riferire in merito a qualunque altro argomento pertinente stabilito dal Gruppo. 49. Il Comitato non rilascera' comunicati stampa senza l'approvazione del Gruppo in corso di riunione o, in altre occasioni, del Comitato Esecutivo o del Segretario Generale. Segretario Generale e Segretariato, 50. Il Segretario Generale sara' il capo esecutivo del Segretariato, e sara' responsabile del lavoro svolto dal Gruppo. 51. Le responsabilita' dettagliate del Segretario Generale su questioni quali le finanze, la nomina del personale, ecc. saranno stabilite dal Comitato Esecutivo, in base ad una direttiva del Gruppo. Per quanto riguarda tutte queste questioni, il Segretario Generale agira' per tutti i membri del Gruppo. 52. Il Segretariato svolgera' il suo lavoro in modo imparziale, non pubblichera' anticipatamente il materiale non pubblicato presentato dai Governi Membri senza la loro preventiva approvazione e non avviera' discussioni su questioni di politica. 53. Le mansioni del Segretariato saranno le seguenti: (i) fornire al Gruppo le informazioni migliori sulle statistiche e sulle questioni economiche di piu' ampia portata attinenti alla gomma; (ii) fungere da collegamento fra i Governi Membri su questioni relative alla gomma fra una riunione e l'altra del Gruppo; (iii) preparare adeguatamente le riunioni del Gruppo; (iv) mantenere i collegamenti con le altre organizzazioni internazionali il cui lavoro e' pertinente ed interessante per il lavoro del Gruppo; (v) effettuare gli studi che il Gruppo decidera', in conformita' con i paragrafi 5 e 25. Norme procedurali Alla Riunione dei Capi Delegazione svoltasi il 1 e 2 marzo 1995, durante la 36esima Assemelea delle Nazioni di Tokyo, il Gruppo ha adottato i sequenti emendamenti alle Norme Procedurali, che sono entrati in vigore il 2 marzo 1995. 1 Procedure di voto (a) In tutte le riunioni del Gruppo, del Comitato Esecutivo e dei Comitati le decisioni, quando possibile, saranno adottate per consenso, senza voti contrari, obiezioni formali o riserve di posizione. I Presidenti delle riunioni cercheranno ogni volta di ottenere il consenso per tutte le decisioni e, nei casi in cui si porra' una riserva, si concedera', se possibile, tempo sufficiente per trovare un compromesso e per raggiungere il consenso. (b) Se a parere del Presidente della riunione, non sara' possibile raggiungere il consenso su un punto, questo verra' messo ai voti. (c) Le votazioni saranno di norma condotte in modo tale da mantenere la massima trasparenza del processo decisionale, e ad unica discrezione del Presidente della riunione avverranno per alzata di mano o per appello nominale. In casi eccezionali il Presidente, con l'approvazione della maggioranza semplice dei presenti e votanti, potra' decidere che saranno necessari il voto segreto o postale di alcuni membri. (d) Fatte salve le disposizioni del successivo punto (e), le decisioni adottate con il voto saranno di norma prese a maggioranza semplice dei presenti e votanti, a condizione che la decisione del Gruppo preveda il voto positivo di almeno tre produttori di gomma naturale e di tre consumatori di gomma sintetica, ivi compresi due produttori di gomma sintetica, e che la decisione del Comitato Esecutivo richieda il voto positivo di almeno due produttori e due consumatori di gomma naturale, ivi compreso un produttore di gomma sintetica. (e) Le decisioni adottate con voto e relative (i) all'approvazione o alla raccomandazione del bilancio e, (ii) alla sospensione dagli obblighi e dai diritti o l'esclusione dei Governi Membri richiederanno una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti, a condizione che sia necessario il voto positivo della maggioranza semplice dei produttori e dei consumatori di gomma naturale, contati separatamente. (f) Le decisioni adottate con voto in materia di (i) revisione o sospensione dell'Accordo di Sede (ii) emendamenti alla Costituzione o alle Norme Procedurali (iii) ubicazione del Quartier Generale dovranno essere adottate solo con il consenso. (g) Il Segretario Generale, con il consenso del Presidente del Comitato Esecutivo, puo' sottoporre una proposta al voto postale del Comitato Esecutivo, quando si richiede una decisione urgente. I membri avranno facolta' di approvare, disapprovare o rimandare la questione alla successiva riunione del Comitato Esecutivo. L'approvazione richiedera' i voti positivi di cui ai precedenti punti (d) e (e), tranne nel caso in cui due produttori e due consumatori di gomma naturale (ivi compreso un produttore di gomma sintetica) chiedano che la decisione venga rinviata alla successiva riunione del Comitato Esecutivo. (h) Il Presidente del Comitato Esecutivo, con l'approvazione della maggioranza semplice del Comitato Esecutivo, puo' rinviare una proposta a votazione postale dei Membri del Gruppo. I Membri del Gruppo avranno facolta' di approvare, disapprovare o rinviare la questione alla Riunione Annuale o Straordinaria del Gruppo. L'approvazione richiedera' i voti positivi, come previsto ai precedenti punti (d) e (e); tuttavia, se tre produttori di gomma naturale e tre consumatori (ivi compresi, due produttori di gomma sintetica) lo richiedano, la decisone sara' rinviata alla Riunione Annuale o Straordinaria del Gruppo. (i) Il periodo di tempo previsto per la votazione postale sara' normalmente di trenta giorni dalla data di spedizione, ma in caso di estrema urgenza il Presidente del Comitato Esecutivo potra' approvare un periodo piu' breve, non inferiore a sette giorni. 2. Poteri del Comitato Esecutivo Fatti salvi i poteri ad esso conferiti dalle Clausole 35 e 4i della Costituzione, il Comitato Esecutivo non potra' adottare decisioni su: (a) sospensione di un membro dagli obblighi di iscrizione, (b) sospensione dei diritti dei Governi Membri, (c) esclusione dei Governi Membri, (d) riapertura del negoziato, ampliamento o sospensione dell'Accordo di Sede, (e) emendamento della Costituzione o delle Norme Procedurali, (f) ubicazione del Quartier Generale, (g) nomina del Segretario Generale, ma potra' discuterne per formulare raccomandazioni alle Riunioni del Gruppo. 3. Quote di partecipazione (a) Le quote di partecipazione dovranno essere corrisposte il 1 luglio di ogni anno. (b) Nel caso in cui un Governo Membro non abbia versato il totale della sua quota entro il 1 dicembre, il Segretario Generale emettera' una richiesta urgente di pagamento immediato. (c) Nel caso in cui il pagamento dell'intera quota non venga effettuato entro il 1 febbraio, il Segretario Generale ne riferira' al Comitato Esecutivo che, tranne che in circostanze particolari in cui decida altrimenti, raccomandera' al Gruppo la sospensione di tutti i diritti di voto del Governo Membro. (d) Nel caso in cui il pagamento dell'intera quota non venga effettuato entro il 1 aprile, il Comitato Esecutivo, tranne che in circostanze particolari in cui decida altrimenti, raccomandera' al Gruppo la sospensione di tutti i servizi effettuati dal Segretariato al Governo Membro. (e) Le raccomandazioni di cui ai precedenti punti (c) e (d) potranno essere presentate al Gruppo via posta, come previsto al precedente paragrafo 1 (h). (f) Nel caso in cui un Governo Membro non abbia corrisposto l'intera quota entro la fine dell'anno finanziario, il valore della stessa aumentera' in base al tasso di inflazione annuo del paese in cui si trova il Quartier Generale, usato per calcolare il bilancio di ogni anno per il qule il pagamento rimane arretrato. La quota cosi' calcolata sara' resa nota al Governo Membro dal Segretario Generale alla fine di ogni trimestre dell'anno finanziario, fermo restando che la presente disposizione non si applica alle quote con scadenza anteriore al 30 giugno 1995. (g) Nessuna delle decisioni o delle iniziative intraprese ai sensi delle disposizioni della presente clausola pregiudicheranno i diritti del Governo Membro interessato di essere rappresentato a ciascuna delle Riunioni del Gruppo nelle quali si discuteranno le condizioni della sua partecipazione, ovvero di inviarvi rappresentanti, ne' tali decisioni o iniziative impediranno o ritarderanno l'esame da parte del Gruppo della sospensione del Governo Membro, come previsto dalla Clausola 14 della Costituzione. 4. Riammissione al Gruppo Le richieste di riammissione al Gruppo di un Governo sospeso ai sensi della Clausola 14 della Costituzione e con obblighi finanziari in sospeso verra' presa in considerazione dal Comitato Esecutivo, al fine di pervenire ad un accordo sull'adempimento degli obblighi finanziari. Tali accordi saranno sottoposti ad approvazione ad una Riunione del Gruppo. 5. Ritiro dal Gruppo L'avviso di ritiro da parte di un Governo Membro sara' consegnato per iscritto al Segretario Generale entro il 1 febbraio e sara' effettivo a partire dal 30 giugno, ed i Governi Membri che trasmettano l'avviso dopo il 1 febbraio dovranno versare la Quota di Partecipazione per l'anno finanziario successivo, tranne nel caso in cui la decisione di ritirarsi sia conseguenza di emendamenti alla Costituzione o alle Norme Procedurali che non vengono accettati dal Governo Membro, nel qual caso le richieste di preavviso e finanziarie saranno sospese. Tutti gli avvisi. di rinuncia saranno comunicati dal Segretario Generale ai Governi Membri non appena ricevuti. 6. Nomina e mandato dei revisori contabili (a) La nomina dei revisori contabili di cui alla Clausola 33 della Costituzione avverra' su raccomandazione del Segretario Generale che, di concerto con il Presidente del Comitato Esecutivo, sara' responsabile del controllo delle prestazioni dei revisori e bandira', almeno ogni quattro anni, gare di appalto per societa' di revisione legalmente qualificate. (b) Le condizioni di nomina dei revisori saranno stabilite ogni anno dal Comitato Esecutivo, tenendo conto della necessita' di controllare l'efficacia dell'amministarazione e della gestione del Segretariato ad intervalli adeguati. 7. Assemblea annale (a) Il Segretario Generale prevedera' nel bilancio una somma sufficiente a tenere una Riunione del Gruppo a Londra.

  • b)Quando il Gruppo si riunisce in Assemblea su invito di un Governo Membro, il Governo ospitante si impegnera' a farsi carico di tutte le spese eccedenti la previsione di bilancio, sostenute dal Segretariato per l'Assemblea.
  • c)Nel caso in cui le spese sostenute dal Segretariato per un'Assemblea siano inferiori alla somma prevista in bilancio, il saldo sara' accreditato sul Fondo Operativo. 8. Comitato Economico (a) Il Gruppo istituira' un Comitato Economico, che si riunira' ad ogni Assemblea e ad ogni Riunione del Gruppo. Sara' composto dai Membri del Gruppo che desiderano parteciparvi, e si avvarra' dell'assistenza di un Gruppo Consultivo Industria. (b) Il Presidente del Comitato Economico, che sara' una personalita' di spicco, sara' eletto fra i suoi membri per un periodo di due anni. (c) Il Comitato avra' la funzione di concordare, controllare ed esaminare i punti tecnici ed economici del Programma di Lavoro del Segretariato e di formulare raccomandazioni al Gruppo sull'avvio, la preparazione e la pubblicazione dei documenti previsti dal Programma di Lavoro. (d) Nell'esaminare il Programma di Lavoro, il Comitato Economico terra' in considerazione tutte le opinioni e le raccomandazioni ad esso presentate dal Gruppo Consultivo Industria. 9. Gruppo Consultivo Industria (a) Il Comitato Economico istituira' un Gruppo Consultivo Industria, che costituira' un canale di comunicazione e di input per tutti gli interessati al settore della gomma, ivi compresi l'industria, il commercio, le accademie, la ricerca e la tecnologia, sulla direzione ed il contenuto del Programma di Lavoro del Segretariato, e inviera' commenti e raccomandazioni al riguardo al Comitato Economico. (b) Presidente del Gruppo Consultivo Industria sara' il Segretario Generale. (c) I membri del Gruppo Consultivo Industria saranno raccomandati al Comitato Economico dal Segretariato e dai membri del Gruppo di Esperti, tenendo presente la necessita' di coinvolgere un'ampia gamma di interessi diversi e la disponibilita' dei membri a partecipare alle riunioni. Ad ogni riunione il Gruppo di Esperti sottoporra' all'approvazione del Comitato Economico un elenco dei membri concordato. (d) Il Gruppo Consultivo Industria si riunira' immediatamente prima di ogni Assemblea e Riunione del Gruppo e tutte le volte che converra' il Comitato Economico, al fine di: (i) discutere dei fattori economici e tecno-economici che incidono sull'industria degli elastomeri e dei suoi sviluppi futuri; (ii) esaminare e discutere l'avanzamento del Programma di Lavoro del Segretariato e formulare raccomandazioni per l'inserimento degli argomenti nel Programma; (iii) esaminare e controllare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal Fondo Comune per i Prodotti di Base o da altri organismi, ed esaminare le nuove proposte da finanziare; (iv) elaborare relazioni e formulare raccomandazioni per il Comitato Economico. (e) I membri del Gruppo Consultivo Industria avranno diritto a partecipare liberamente al Foro Internazionale della Gomma, se parteciperanno alla riunione del Gruppo di Esperti immediatamente precedente al Forum. 10 Gruppo di Associati (a) Il Segretario Generale istituira' un Gruppo di Associati, al fine di promuovere le interazioni fra l'industria ed il Segretariato. La partecipazione sara' aperta a tutte le societa' o organizzazioni con interessi nell'industria della gomma, previo contributo di un'adeguata tassa di iscrizione annua.
  • b)La tassa di iscrizione annua sara' approvata ogni anno dal Comitato Esecutivo e sara' fissata sulla base dei benefici della partecipazione, con un adeguato differenziale fra le societa'/organizzazioni con sede nei paesi membri e non membri. (c) I membri del Gruppo di Associati avranno diritto ai seguenti benefici: (i) abbonamento gratuito al Notiziario Statistico sulla Gomma ed Compendio Internazionale sulla Gomma; (ii) copie gratuite dei documenti del Segretariato preparati in base al Programma di Lavoro; (iii) libero accesso a tutte le informazioni della banca dati del Segretariato ed alle informazioni del personale del Segretariato, a condizione che la messa a disposizione di queste informazioni rientri nel carico di lavoro normale del personale interessato; (iv) un posto gratuito ad ogni Foro Internazionale della Gomma; (v) un invito per una persona a partecipare alle riunioni del Comitato di Esperti Statistici sulla Gomma e del Gruppo Consultivo Industria, a condizione che le spese di partecipazione siano sostenute dal membro del Gruppo di Esperti. (d) Il diritto a godere dei benefici della partecipazione al Gruppo di Associati decadra' se ogni anno non sara' corrisposta la quota entro sei mesi dalla data di iscrizione al gruppo, e fino a quando non sara' stata versata la tassa di iscrizione non saranno inviati documenti e relazioni.

[2]ACCORDO DI SEDE FRA IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD ED IL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Gruppo di Studio Internazionale sulla Gomma; Desiderando definire lo status, i privilegi e le immunita' del Gruppo e delle persone ad esso collegate; Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Uso dei termini Ai fini del presente Accordo: (a) "Gruppo" indica il Gruppo di Studio Internazionale sulla Gomma; (b) "Governo" indica il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; (c) "rappresentanti" indica i rappresentanti dei membri del Gruppo ed in ogni caso i capi delle delegazioni ed i loro vice; (d) "locali del Gruppo" indica qli immobili, o parti di immobili, ed il terreno annesso, usati per gli scopi ufficiali del Gruppo; (e) "attivita' ufficiali del Gruppo" comprende le attivita' amministrative e quelle intraprese di volta in volta, in base al suo Mandato; (f) "membro del personale" indica il Segretario Generale e tutte le persone nominate o assunte a tempo pieno dal Gruppo e soggette alle norme del personale, che non siano esperti, personale di servizio del Gruppo e persone assunte localmente e retribuite a tariffa oraria.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;360~gruppo-di-studio-internazionale-sulla-gomma-art1 · fonte su Normattiva