Art. 22 (Gruppo di studio internazionale sulla gomma)
Su richiesta del Governo o del Gruppo, si svolgeranno consultazioni sull'attuazione, la modifica o la proproga del presente Accordo. Tutte le intese, le modifiche o le proroghe entreranno in vigore con uno Scambio di Lettere fra il rappresentante del Governo ed il Segretario Generale (previa approvazione del Gruppo).
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
