[1]EMENDAMENTI E MODIFICHE

[2]Ognuna delle parti puo' proporre in ogni momento degli emendamenti o delle modifiche al presente Accordo. In tal caso, le Parti inizieranno delle consultazioni allo scopo di trovare un'intesa conveniente relativa agli emendamenti o alle modifiche proposte. Gli emendamenti o le modifiche stabilite entreranno in vigore nel rispetto dei provvedimenti di legge per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 29 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-14;8~accordo-art11 · fonte su Normattiva