[1]EMENDAMENTI E MODIFICHE
[2]Ognuna delle parti puo' proporre in ogni momento degli emendamenti o delle modifiche al presente Accordo. In tal caso, le Parti inizieranno delle consultazioni allo scopo di trovare un'intesa conveniente relativa agli emendamenti o alle modifiche proposte. Gli emendamenti o le modifiche stabilite entreranno in vigore nel rispetto dei provvedimenti di legge per entrambe le Parti.
Testo vigente dal 29 gennaio 2003
