IMPOSTE ALLE OPERAZIONI 1. L'ammontare complessivo non erogato di prestiti, investimenti, in azioni ordinarie e garanzie effettuati dalla Banca nelle sue operazioni ordinarie non eccedera' mai l'ammontare complessivo del suo capitale sottoscritto non intaccato, delle riserve e delle eccedenze e di ogni altro fondo incluso nelle risorse del suo capitale ordinario, esclusa la riserva speciale prevista nell'art. 18 ed altre riserve non disponibili per le operazioni ordinarie. 2. L'ammontare complessivo insoluto relativo alle operazioni speciali della Banca che riguardano un qualsiasi fondo speciale non eccedera' mai l'ammontare complessivo delle risorse non intaccate proprie di tale fondo speciale. 3. Nel caso di fondi investiti in partecipazioni azionarie al di fuori delle risorse del capitale ordinario della Banca, l'ammontare complessivo investito non eccedera' mai il dieci (10) per cento dell'ammontare globale del capitale sociale della Banca effettivamente versato a un dato momento insieme con le riserve e le eccedenze incluse nelle risorse del suo capitale ordinario, esclusa la riserva speciale prevista nell'art. 18. 4. L'ammontare di un qualsiasi investimento in azioni ordinarie non eccedera' tale percentuale del capitale sociale dell'ente o dell'impresa interessati quale di volta in volta o per ogni caso specifico verra' considerata appropriata dal Consiglio dei Direttori. La Banca non cerchera' di ottenere da tale investimento un interesse di controllo nell'ente o nell'impresa in questione, fatto salvo ove cio' sia necessario per salvaguardare l'investimento della Banca.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art14 · fonte su Normattiva