SPECIALE L'ammontare delle commissioni e delle tariffe di garanzia ricevute dalla Banca ai sensi dell'Articolo 17 del presente Accordo saranno messe da parte come riserva speciale e saranno tenute per far fronte agli impegni della Banca. La riserva speciale sara' tenuta nella forma di denaro liquido che il Consiglio dei Direttori potra' stabilire a patto che, la riserva speciale possa essere investita nei titoli della regione ogniqualvolta cio' sia nell'interesse della Banca.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art18 · fonte su Normattiva