PER FAR FRONTE AGLI IMPEGNI DELLA BANCA 1. Ogni qualvolta sia necessario adempiere a pagamenti contrattuali di interessi, altri spese o ammortamenti su prestiti presi dalla Banca nelle sue operazioni ordinarie, o di onorare i propri impegni relativi a pagamenti simili connessi a prestiti da essa garantiti, addebitabili alle risorse del suo capitale ordinario, la Banca potra' richiedere un appropriato ammontare delle azioni a chiamata conformemente al paragrafo 6 dell'Articolo 7. 2. Se il capitale sociale a chiamata sottoscritta della Banca sara' interamente richiesto conformemente al paragrafo 6 dell'Articolo 7 la Banca potra', se necessario agli scopi specificati al paragrafo 2 del presente Articolo, utilizzare o cambiare la valuta di qualsiasi membro senza restrizione, inclusa qualsiasi restrizione imposta ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 23.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art19 · fonte su Normattiva