DELLE DIVISE E DETERMINAZIONE DELLA CONVERTIBILITA' Ogni qualvolta la Banca ritenga necessario conformemente al presente Accordo: (a) di valutare una qualsiasi divisa rispetto ad un'altra divisa o rispetto ad all'oro; o (b) di stabilire se una qualsiasi valuta sia convertibile; tale valutazione o determinazione, a seconda del caso, sara' ragionevolmente fatta dalla Banca dopo aver consultato il Fondo Monetario Internazionale.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art22 · fonte su Normattiva