ED UTILIZZO DELLE DIVISE 1. Nei casi in cui, ai sensi del presente Statuto, sia necessario determinare se una divisa e' pienamente convertibile ai fini del presente Statuto, tale determinazione e' fatta dalla Banca, tenendo conto, della necessita' prioritaria di proteggere i propri interessi finanziari, dopo aver consultato, se necessario, il Fondo Monetario Internazionale. 2. I membri non possono imporre alcuna restrizione alla ricezione, alla detenzione, all'uso o al trasferimento da parte della Banca delle divise: (i) (compreso l'ECU) ricevute dalla Banca in pagamento delle sottoscrizioni al suo capitale, conformemente all'articolo 6 del presente Statuto; (ii) ottenute dalla Banca attraverso l'attivita' di provvista; (iii) e delle altre risorse amministrate dalla Banca in quanto contributi ai Fondi Speciali; e (iv) ricevute dalla Banca quale rimborsi di capitale, pagamento di interessi, di dividendi o di altre obbligazioni derivanti da prestiti o investimenti, di proventi derivanti dalla liquidazione degli investimenti effettuati a valere sui fondi di cui ai sottoparagrafi da (i) a (iii) del presente paragrafo, o in pagamento di commissioni, competenze o altri oneri.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art21 · fonte su Normattiva