ED APPLICAZIONE 1. Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Accordo non altrimenti espressamente prevista sara' sottoposta al Consiglio dei Direttori per la deliberazione. Un membro che sia particolarmente interessato dalla questione in esame avra' il diritto di presentare istanza diretta al Consiglio dei Direttori alla riunione del Consiglio in cui la questione viene esaminata. Tale diritto sara' regolato dal Consiglio dei Governatori. 2. In qualsiasi caso in cui il Consiglio dei Direttori abbia emesso una deliberazione ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, qualsiasi membro potra' richiedere che la questione venga riferita al Consiglio dei Governatori, la cui deliberazione sara' inappellabile. In pendenza della deliberazione del Consiglio dei Governatori la Banca potra', se lo ritiene necessario, agire sulla base della deliberazione del Consiglio dei Direttori.

Testo vigente dal 13 giugno 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-05-17;198~art59 · fonte su Normattiva