[1]Interpretazione

[2]1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che puo' porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformita' ai regolamenti che il Consiglio dei governatori deve adottare.

[3]2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro puo' richiedere, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori e' definitiva.

[4]3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformita' alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 52, se un Membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art51 · fonte su Normattiva