1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio che decide in merito. 2. Qualora una contraversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, con almeno un terzo del totale dei voti puo' domandare al Consiglio, previa discussione e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo sulle questioni oggetto di controversia. 3.(a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva e' composta da cinque persone, secondo i seguenti criteri: (i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a quelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato in campo giuridico, nominate dai membri esportatori; (ii) due persone nominate dai membri importatori in base agli stessi criteri; (iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti (I) e (II) oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio; (b) I cittadini dei membri e dei paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva; (c) I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo; (d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione. 4. Il parere della commissione consultiva, con i relativi motivi, viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art55 · fonte su Normattiva