Art. 4 — Commissione scientifica nazionale per l'Antartide
E' istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di:
- 1)collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali;
- 2)assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato;
- 3)coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;
- 4)assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;
- 5)raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;
- 6)raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attivita' scientifiche svolte in Antartide. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed e' composta da:
- a)due esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b)un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
- c)un esperto designato dal Ministro della sanita';
- d)un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
- e)due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
- f)due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- g)due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- h)un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
- i)un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS). La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36
2La L. 7 agosto 1997, n. 266, come modificata dal D.LGS. 30 gennaio 1999, n. 36, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonche' 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284".
Testo vigente dal 12 marzo 1999
