1. Con il presente strumento e' istituito il Comitato per la Protezione ambientale. 2. Ciascuna Parte avra' diritto a divenire membro del Comitato ed a nominare un rappresentante che potra' essere affiancato da esperti e consiglieri. 3. Lo status di osservatore al Comitato sara' aperto ad ogni Parte Contraente al Trattato Antartico che non e' Parte al presente Protocollo. 4. Il Comitato invitera' il Presidente del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica ed il presidente del Comitato Scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi marine dell'Antartico a partecipare come osservatori alle sue sessioni. Il Comitato puo' altresi' con l'approvazione della riunione consultiva del Trattato Antartico, invitare altre organizzazioni pertinenti scientifiche, ambientali e tecniche che possono fornire apporti al suo lavoro e partecipare in qualita' di osservatori alle sue sessioni. 5. Il Comitato presentera' un rapporto su ciascuna delle sue sessioni alla Riunione Consultiva del Trattato Antartico. Il rapporto includera' tutte le questioni esaminate durante la sessione e riflettera' i pareri espressi. Il rapporto sara' fatto circolare alle parti ed agli osservatori che partecipano alla sessione e sara' poi messo a disposizione del pubblico. 6. Il Comitato adottera' il suo regolamento interno previa approvazione della Riunione Consultiva del Trattato Antartico.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art11 · fonte su Normattiva