[1]Articolo XXVII

[2]1. La presente Convenzione e soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 2. Gli Strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Governo australiano, con il presente Atto designato quale Depositario.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxxvii · fonte su Normattiva