Art. 58
, accettazione e approvazione 1. Il presente accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione e all'approvazione dei governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 1› gennaio 1989. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data. 3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
