[1]Chiunque, mediante false notizie, induce un cittadino ad emigrare o ad avviarsi a un Paese estero diverso da quello dove intendeva emigrare o induce un emigrante a prendere imbarco in porti esteri e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.
[2]Le stesse pene si applicano a chiunque col pretesto di rendere possibile ad un emigrante di entrare in un Paese estero al quale non sia legittimamente autorizzato a recarsi lo induce o lo aiuta a dirigersi in Paese diverso.
Testo vigente dal 19 settembre 1930
