[1]Chiunque, mediante false notizie, induce un cittadino ad emigrare o ad avviarsi a un Paese estero diverso da quello dove intendeva emigrare o induce un emigrante a prendere imbarco in porti esteri e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.

[2]Le stesse pene si applicano a chiunque col pretesto di rendere possibile ad un emigrante di entrare in un Paese estero al quale non sia legittimamente autorizzato a recarsi lo induce o lo aiuta a dirigersi in Paese diverso.

Testo vigente dal 19 settembre 1930

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278~art7 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari