L'assoluto divieto di propaganda pubblicitaria dell'emigrazione, posto ai privati dall'art. 5, comma primo l. 24 luglio 1930, n. 1278 trova la sua (unica plausibile) ratio nell'intento - perseguito dal legislatore del 1930 - di riservare allo Stato il monopolio nella determinazione, nell'indirizzo ed orientamento dell'emigrazione come fenomeno "di massa" (in sintonia, del resto, con la politica demografica propria, all'epoca, dello Stato italiano). Ma un siffatto "bene giuridico" non è in alcun modo compatibile con le visioni ideologiche poste a fondamento della Costituzione vigente, e contrasta con l'espressa previsione (art. 35, comma quarto) in base alla quale la libertà di emigrazione assurge a diritto fondamentale, realizzativo della personalità umana, che lo Stato (non attribuisce ma) "riconosce" al cittadino. I commi secondo e terzo dello stesso art. 5 - peraltro non investiti da impugnazione - sanzionando il fatto di chi eccita all'emigrazione per motivi di lucro e diffondendo notizie false, non contrasta con i suddetti principi in quanto per essere effettiva la "riconosciuta" libertà postula - quale strumentale corollario - che il cittadino sia posto in grado (dai privati come dallo Stato) di conoscere notizie, elementi e dati veritieri relativi all'esercizio del diritto stesso. Pertanto è costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 35, comma quarto, Cost. - la norma di cui al comma primo dell'art. 5, l. 24 luglio 1930, n. 1278 che penalmente sanziona il fatto di chi, senza motivi di lucro e senza diffondere notizie o indicazioni false, eccita con mezzi pubblicitari all'emigrazione.
Art. 5 Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione