[1]Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', eccita l'emigrazione di cittadini italiani, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.

[2]Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non e' inferiore a due mesi e la multa a L. 500.

[3]Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione e' da tre mesi a due anni e la multa da L. 1000 a 3000.

Testo vigente dal 19 settembre 1930

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 269/1986

    Ha colpito questo articolo
    19 dicembre 1986

    L'assoluto divieto di propaganda pubblicitaria dell'emigrazione, posto ai privati dall'art. 5, comma primo l. 24 luglio 1930, n. 1278 trova la sua (unica plausibile) ratio nell'intento - perseguito dal legislatore del 1930 - di riservare allo Stato il monopolio nella determinazione, nell'indirizzo ed orientamento dell'emigrazione come fenomeno "di massa" (in sintonia, del resto, con la politica demografica propria, all'epoca, dello Stato italiano). Ma un siffatto "bene giuridico" non è in alcun modo compatibile con le visioni ideologiche poste a fondamento della Costituzione vigente, e contrasta con l'espressa previsione (art. 35, comma quarto) in base alla quale la libertà di emigrazione assurge a diritto fondamentale, realizzativo della personalità umana, che lo Stato (non attribuisce ma) "riconosce" al cittadino. I commi secondo e terzo dello stesso art. 5 - peraltro non investiti da impugnazione - sanzionando il fatto di chi eccita all'emigrazione per motivi di lucro e diffondendo notizie false, non contrasta con i suddetti principi in quanto per essere effettiva la "riconosciuta" libertà postula - quale strumentale corollario - che il cittadino sia posto in grado (dai privati come dallo Stato) di conoscere notizie, elementi e dati veritieri relativi all'esercizio del diritto stesso. Pertanto è costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 35, comma quarto, Cost. - la norma di cui al comma primo dell'art. 5, l. 24 luglio 1930, n. 1278 che penalmente sanziona il fatto di chi, senza motivi di lucro e senza diffondere notizie o indicazioni false, eccita con mezzi pubblicitari all'emigrazione.

    Art. 5 Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278~art5 · fonte del testo

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