[1]Chiunque riceve danaro od altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, come compenso per procurare od agevolare illecitamente l'espatrio ad un cittadino che intende emigrare, e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 2000.
[2]Alla stessa pena saggiace colui che ha dato o promesso il danaro od altra utilita'.
Testo vigente dal 19 settembre 1930
