Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1986 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi annui per il 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati". Il fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 9 e' alimentato nel 1986 utilizzando le disponibilita' esistenti sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 maggio 1986 al 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-05-15;192~art10 · fonte del testo