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[1]Per fruire delle agevolazioni di cui ai punti sub a)
[2]e sub b)
[3]del comma 2 dell'articolo 1, riservate agli autobus adibiti al trasporto di turisti, debbono essere acquistati sei buoni gasolio del valore facciale di L. 25.000 cadauno, senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di L. 150.000, ovvero dieci buoni gasolio del valore facciale di L. 25.000 cadauno, ugualmente senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di L. 250.000. Tutti i buoni gasolio sopra indicati possono essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato. Con l'acquisto di buoni gasolio per un valore complessivo di L. 150.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per L. 39.000, in tagli da L. 3.000 cadauno; con l'acquisto di buoni gasolio per un quantitativo di L. 250.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per L. 75.000 comprensivi di buoni per L. 39.000 in tagli dal L. 3.000 cadauno, nonche' di un ulteriore buono per un valore totale di L. 36.000 che ai fini della sua utilizzazione dovra' essere scambiato con dodici buoni del valore facciale di L. 3.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutti i buoni autostradali sopra indicati possono essere utilizzati su tutta la rete autostradale italiana. L'acquisto dei buoni gasolio di cui al comma 1 del presente articolo da' titolo, altresi', al servizio di soccorso stradale gratuito illimitatamente in tutto il territorio dello Stato ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia. Il soccorso stradale e' disposto a titolo gratuito dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio. I buoni per l'acquisto di gasolio possono essere venduti presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI, con pagamento in valuta estera, nella misura di un solo quantitativo per ogni passaggio, ma senza limitazione nel corso dell'anno solare. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni gasolio di cui ai precedenti commi da' diritto al rimborso degli stessi, che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. I buoni pedaggio autostradale, di cui al presente articolo, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non da' diritto ad alcun tipo di rimborso.
Testo in vigore dal 20 maggio 1986 al 6 maggio 1998
